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Lo Statuto

Estremi dell'approvazione

- Versione iniziale: DPR n. 604 del 12.5.1977 (G.U. n. 233 del 27.8.1977)

- Modifica art. 14 (Bilancio): DPR n. 1099 del 24.11.1981 (G.U. n. 81 del 24.3.1982)

- Modifica artt.3 (Scopo), 9 (Consiglio di Amministrazione), 11 (Direttore del Centro di Calcolo), 13 (Personale), 19 (Cassa): DPR del 14.5.1988 (G.U.n.299del 22.12.1988)

- Sostituzione "Ministero della Pubblica Istruzione" con "Ministero dell'Università e della R.S.T.": Legge 9.5.1989, n. 168 (G.U.n.108 del 11.5.1989)

- Modifica artt.6 (Sede), 8 (Presidente): DM. del 25.3.1995 n. 906 (G.U.n. 162 del 13.7.1995)

- Modifica artt.1,3,7,8,11,14-18: DM del 28.02.2000 (G.U. n. 61 del 14.03.2000)

- Revisione generale: CdA 21/12/2005: DM del 8.05.2006 (G.U. n.118 del 23.05.2006)

- Modifica art. 16 CdA 18.07.2007: DM del 30.03.2009

 

 

 

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

  1. Il Consorzio Interuniversitario CILEA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione e in forza dell'atto convenzionale sottoscritto, in data 4 marzo 1974, dai Rettori delle Università Statali di Milano, di Pavia, del Politecnico di Milano e delle Università libere Luigi Bocconi e Sacro Cuore di Milano.
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.
  3. Il Consorzio non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.
  4. Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.

ART. 2 - ENTI CONSORZIATI

  1. Fanno parte del Consorzio: a) gli Enti universitari che l'hanno promosso in virtù della convenzione di cui all'art. 1) comma 1; b) le altre Università che sono entrate a farne parte successivamente, quali risultano dalle delibere del Consiglio di amministrazione del Consorzio; c) ogni altra Università che ne faccia domanda, previa approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che fissa altresì il relativo contributo di ammissione; d) il MIUR che ne ha promosso la costituzione ai sensi dell'art. 1.
  2. Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti di Ricerca Nazionali riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge n.168 del 9.5.89, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio della richiesta di adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 - SCOPO

  1. Il Consorzio ha, in particolare, lo scopo di: a) promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, accademica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni, anche al fine di incrementarne la competitività; b) garantire servizi di calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca; c) favorire il trasferimento tecnologico nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative produttive e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati; d) gestire un centro che, con proprie strutture e con opportuni e adeguati collegamenti, assicuri un servizio di elaborazione a tutti i consorziati, con priorità alle Università e al MIUR; e) consentire l'utilizzo delle risorse anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o contratti; f) elaborare, predisporre e gestire, nell'interesse del sistema nazionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell'art. 16, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici; g) realizzare reti di collegamento a banda larga che facilitino l'utilizzo delle risorse da parte dei Consorziati e dei Ministeri interessati; h) sviluppare ricerche ed iniziative per l'utilizzo più efficace ed innovativo delle potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili, anche in collaborazione con altri enti e imprese.
  2. Per conseguire i propri fini istituzionali il Consorzio può acquisire partecipazioni in società di capitali o altri consorzi ovvero demandare a soggetti terzi parte della sua attività.

ART. 4 - DURATA E RECESSO

  1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo disdetta da parte di almeno i due terzi degli Enti universitari che lo hanno promosso e di almeno i due terzi delle altre Università ed Enti Consorziati, e può essere prorogata.
  2. Ogni Ente consorziato può recedere previa comunicazione al Presidente del Consorzio almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

ART. 5 - SEDE

  1. Il Consorzio ha la sede legale in Segrate (provincia di Milano).
  2. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano.

ART. 6 - ORGANI

  1. Sono organi del Consorzio: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore; d) il Comitato tecnico; e) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) i Rettori pro-tempore delle Università consorziate, o loro delegati; b) un rappresentante del MIUR; c) i Presidenti degli Enti di ricerca consorziati, o loro delegati. d) il Direttore, con voto consultivo.
  2. I componenti restano in carica finché sussistono i requisiti richiesti per l'appartenenza al Consiglio. Il rappresentante del MIUR resta in carica per tre anni dalla nomina.
  3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
  4. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  5. Il Consiglio di amministrazione è convocato per l'approvazione dei bilanci, nonché ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio di amministrazione: a) elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente; b) nomina il Direttore; c) approva, su proposta del Presidente, il piano di attività e i bilanci del Consorzio con le annesse relazioni; d) delibera in materia di convenzioni e di contratti, approvandone le rispettive modalità; e) delibera in merito alla gestione ordinaria e straordinaria della vita consortile; f) approva i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento degli organi e dei servizi; g) fissa i contributi di ammissione dei nuovi consorziati e le tariffe d'uso; h) può conferire specifiche deleghe relativamente ai punti d) ed e); i) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente.

ART. 9 - PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il Presidente: a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti; b) convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori; c) sottopone al Consiglio di amministrazione per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, predisposti in conformità alle direttive del Consiglio stesso; d) vigila sulla attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta amministrativa; e) assume le obbligazioni nei limiti deliberati dal Consiglio di amministrazione; f) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita o dalle norme di legge o dal Consiglio di amministrazione; g) adotta provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.
  2. Il Consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, un Vice Presidente che esercita le funzioni di Presidente nei casi di suo impedimento o assenza.
  3. Presidente e Vice Presidente restano in carica per un triennio solare e possono essere confermati.

ART. 10 - COMITATO TECNICO

  1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza tecnica del Consiglio di amministrazione e dallo stesso nominato.
  2. Il Comitato è composto da: a) il Direttore, che lo presiede; b) un esperto proposto da ogni Rettore per ciascuna Università consorziata e da ogni Presidente per ciascun Ente di Ricerca consorziato; c) un esperto designato dal MIUR;
  3. Il Comitato Tecnico dura in carica tre anni solari ed i suoi componenti possono essere confermati.
  4. A singole riunioni possono essere invitati a partecipare esperti per l'analisi e predisposizione di progetti di fattibilità o per l'esame di particolari problemi inerenti alla funzionalità del Consorzio stesso.
  5. Il Comitato Tecnico fornisce, a richiesta, la documentazione di supporto tecnico alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 11 - DIRETTORE

  1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di amministrazione per un quadriennio solare e può essere riconfermato.
  2. Il Consiglio provvede alla eventuale conferma almeno un anno prima della scadenza.
  3. Il Direttore ha il compito di direzione e vigilanza di ogni attività del Consorzio; cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione ed esercita il suo mandato con le attribuzioni a lui deferite o dalle norme di legge o dal Consiglio di amministrazione.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da un presidente, due membri effettivi ed un supplente, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente: almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere scelto tra i dirigenti del MIUR. I componenti del Collegio debbono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica un triennio solare ed i suoi componenti possono essere confermati.
  3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei risultati del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

ART. 13 - PERSONALE

  1. L'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, del personale necessario al funzionamento del Consorzio, sono disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base della normativa prevista in merito dai contratti collettivi di lavoro concernenti il Settore.
  2. La suddetta delibera sarà trasmessa al MIUR.

ART. 14 - BILANCIO

  1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre successivo.
  2. Il Consiglio approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo e ne dà comunicazione agli Enti consorziati e al MIUR. Nel bilancio deve essere iscritto ogni anno un fondo di riserva.
  3. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio approva il bilancio dell'esercizio precedente, ne dà le comunicazioni di cui al comma precedente e lo trasmette alla Corte dei Conti.

ART. 15 - CONTROLLO GESTIONE FINANZIARIA

  1. Il controllo sulla gestione del bilancio del Consorzio è esercitato dalla Corte dei Conti a norma degli articoli 2 e segg. della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 16 - FINANZIAMENTI

  1. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
    a) dai contributi versati dalle singole Università consorziate o dagli enti di cui all’art. 2, comma 2, all'atto dell'ammissione, che vanno a costituire il fondo consortile;
    b) dal contributo annuale erogato dal MIUR, anche in funzione delle attività poste in essere dal Consorzio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), b) ed f);
    c) da altri contributi erogati da amministrazioni pubbliche ovvero da enti pubblici e privati;
    d) dai proventi di prestazioni effettuate su richiesta dei Consorziati, di Ministeri, di Enti o altre amministrazioni pubbliche o di Imprese private.
    e) in via straordinaria, per investimenti immobiliari o in apparecchiature tecnico-scientifiche, da mutui, finanziamenti e/o garanzie da parte di banche o di altri soggetti autorizzati per legge all'erogazione del credito.
  2. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.

ART. 17 - SERVIZIO DI CASSA

  1. Il servizio di cassa è affidato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ad un Istituto di credito.

ART. 18 - REGOLAMENTI

  1. Ove necessario per l'attuazione del presente statuto sono emanati dal Consiglio di amministrazione regolamenti di esecuzione.

ART. 19 - MODIFICA DI STATUTO

  1. Le modifiche del presente Statuto sono proposte dal Consiglio di amministrazione e approvate da almeno i due terzi degli Enti consorziati. Le stesse sono trasmesse al MIUR per gli adempimenti di competenza.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

  1. In caso di scioglimento, le procedure di liquidazione del Consorzio sono affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può disporre, anche a tutela degli interessi degli enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio informandone preventivamente gli enti consorziati stessi, quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività del Consorzio; b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di analoga gravità.
  2. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1, vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri dei Consiglio di amministrazione. I commissari straordinari provvedono alla gestione del Consorzio, ad accertare e rimuovere le irregolarità della gestione nonché a promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il perseguimento dei fini istituzionali.
  
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