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Estremi dell'approvazione
- Versione iniziale: DPR n. 604 del 12.5.1977 (G.U. n. 233 del 27.8.1977)
- Modifica art. 14 (Bilancio): DPR n. 1099 del 24.11.1981 (G.U. n. 81 del 24.3.1982)
- Modifica artt.3 (Scopo), 9 (Consiglio di Amministrazione), 11 (Direttore del Centro di Calcolo), 13 (Personale), 19 (Cassa): DPR del 14.5.1988 (G.U.n.299del 22.12.1988)
- Sostituzione "Ministero della Pubblica Istruzione" con "Ministero dell'Università e della R.S.T.": Legge 9.5.1989, n. 168 (G.U.n.108 del 11.5.1989)
- Modifica artt.6 (Sede), 8 (Presidente): DM. del 25.3.1995 n. 906 (G.U.n. 162 del 13.7.1995)
- Modifica artt.1,3,7,8,11,14-18: DM del 28.02.2000 (G.U. n. 61 del 14.03.2000)
- Revisione generale: CdA 21/12/2005: DM del 8.05.2006 (G.U. n.118 del 23.05.2006)
- Modifica art. 16 CdA 18.07.2007: DM del 30.03.2009
- Il Consorzio Interuniversitario CILEA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione e in forza dell'atto convenzionale sottoscritto, in data 4 marzo 1974, dai Rettori delle Università Statali di Milano, di Pavia, del Politecnico di Milano e delle Università libere Luigi Bocconi e Sacro Cuore di Milano.
- Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato MIUR.
- Il Consorzio non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.
- Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.
- Fanno parte del Consorzio: a) gli Enti universitari che l'hanno promosso
in virtù della convenzione di cui all'art. 1) comma 1; b) le altre Università
che sono entrate a farne parte successivamente, quali risultano dalle delibere
del Consiglio di amministrazione del Consorzio; c) ogni altra Università che ne
faccia domanda, previa approvazione della richiesta da parte del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio, che fissa altresì il relativo contributo di
ammissione; d) il MIUR che ne ha promosso la costituzione ai sensi dell'art. 1.
- Possono altresì aderire al Consorzio gli Enti di Ricerca Nazionali
riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge n.168 del 9.5.89, previa
approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio della richiesta di
adesione ed il versamento del contributo di ammissione così come determinato
dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Consorzio ha, in particolare, lo scopo di: a) promuovere l'utilizzo dei
più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, accademica, pubblica e privata, e delle sue
applicazioni, anche al fine di incrementarne la competitività; b) garantire
servizi di calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della
ricerca; c) favorire il trasferimento tecnologico nel campo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche promuovendo la costituzione di
nuove iniziative produttive e favorendo le iniziative delle Università e degli
Enti di ricerca consorziati; d) gestire un centro che, con proprie strutture e
con opportuni e adeguati collegamenti, assicuri un servizio di elaborazione a
tutti i consorziati, con priorità alle Università e al MIUR; e) consentire
l'utilizzo delle risorse anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di
apposite convenzioni o contratti; f) elaborare, predisporre e gestire,
nell'interesse del sistema nazionale dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, e senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell'art.
16, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici; g) realizzare reti di
collegamento a banda larga che facilitino l'utilizzo delle risorse da parte dei
Consorziati e dei Ministeri interessati; h) sviluppare ricerche ed iniziative
per l'utilizzo più efficace ed innovativo delle potenzialità delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione disponibili, anche in collaborazione con
altri enti e imprese.
- Per conseguire i propri fini istituzionali il Consorzio può acquisire
partecipazioni in società di capitali o altri consorzi ovvero demandare a
soggetti terzi parte della sua attività.
- Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo disdetta da parte
di almeno i due terzi degli Enti universitari che lo hanno promosso e di almeno
i due terzi delle altre Università ed Enti Consorziati, e può essere
prorogata.
- Ogni Ente consorziato può recedere previa comunicazione al Presidente del
Consorzio almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza dell'esercizio
finanziario.
- Il Consorzio ha la sede legale in Segrate (provincia di Milano).
- Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano.
- Sono organi del Consorzio: a) il Consiglio di amministrazione; b) il
Presidente; c) il Direttore; d) il Comitato tecnico; e) il Collegio dei revisori
dei conti.
- Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) i Rettori pro-tempore
delle Università consorziate, o loro delegati; b) un rappresentante del MIUR;
c) i Presidenti degli Enti di ricerca consorziati, o loro delegati. d) il
Direttore, con voto consultivo.
- I componenti restano in carica finché sussistono i requisiti richiesti
per l'appartenenza al Consiglio. Il rappresentante del MIUR resta in carica per
tre anni dalla nomina.
- Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la
metà dei componenti.
- Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; in
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio di amministrazione è convocato per l'approvazione dei
bilanci, nonché ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia
richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
- Il Consiglio di amministrazione: a) elegge nel suo seno il Presidente, il
Vice Presidente; b) nomina il Direttore; c) approva, su proposta del Presidente,
il piano di attività e i bilanci del Consorzio con le annesse relazioni; d)
delibera in materia di convenzioni e di contratti, approvandone le rispettive
modalità; e) delibera in merito alla gestione ordinaria e straordinaria della
vita consortile; f) approva i regolamenti di attuazione dello Statuto e di
funzionamento degli organi e dei servizi; g) fissa i contributi di ammissione
dei nuovi consorziati e le tariffe d'uso; h) può conferire specifiche deleghe
relativamente ai punti d) ed e); i) delibera su qualsiasi argomento posto
all'ordine del giorno dal Presidente.
- Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi
componenti. Il Presidente: a) rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli
effetti; b) convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e ne dirige i
lavori; c) sottopone al Consiglio di amministrazione per l'esame e
l'approvazione il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, predisposti in
conformità alle direttive del Consiglio stesso; d) vigila sulla attuazione
delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta
amministrativa; e) assume le obbligazioni nei limiti deliberati dal Consiglio di
amministrazione; f) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita o dalle
norme di legge o dal Consiglio di amministrazione; g) adotta provvedimenti
d'urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla
ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.
- Il Consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, un Vice Presidente
che esercita le funzioni di Presidente nei casi di suo impedimento o assenza.
- Presidente e Vice Presidente restano in carica per un triennio solare e
possono essere confermati.
- Il Comitato Tecnico è organo di consulenza tecnica del Consiglio di
amministrazione e dallo stesso nominato.
- Il Comitato è composto da: a) il Direttore, che lo presiede; b) un
esperto proposto da ogni Rettore per ciascuna Università consorziata e da ogni
Presidente per ciascun Ente di Ricerca consorziato; c) un esperto designato dal
MIUR;
- Il Comitato Tecnico dura in carica tre anni solari ed i suoi componenti
possono essere confermati.
- A singole riunioni possono essere invitati a partecipare esperti per
l'analisi e predisposizione di progetti di fattibilità o per l'esame di
particolari problemi inerenti alla funzionalità del Consorzio stesso.
- Il Comitato Tecnico fornisce, a richiesta, la documentazione di supporto
tecnico alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
- Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di amministrazione
per un quadriennio solare e può essere riconfermato.
- Il Consiglio provvede alla eventuale conferma almeno un anno prima della
scadenza.
- Il Direttore ha il compito di direzione e vigilanza di ogni attività del
Consorzio; cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di
amministrazione ed esercita il suo mandato con le attribuzioni a lui deferite o
dalle norme di legge o dal Consiglio di amministrazione.
- Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da un presidente, due
membri effettivi ed un supplente, nominati dal Consiglio di amministrazione su
proposta del Presidente: almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve
essere scelto tra i dirigenti del MIUR. I componenti del Collegio debbono essere
iscritti al Registro dei revisori contabili.
- Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica un triennio solare ed i
suoi componenti possono essere confermati.
- Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta
di bilancio preventivo e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei
risultati del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di
amministrazione. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della
gestione.
- L'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, del personale necessario al funzionamento del Consorzio, sono disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base della normativa prevista in merito dai contratti collettivi di lavoro concernenti il Settore.
- La suddetta delibera sarà trasmessa al MIUR.
- L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ciascun anno e termina il
31 dicembre successivo.
- Il Consiglio approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo e ne dà
comunicazione agli Enti consorziati e al MIUR. Nel bilancio deve essere iscritto
ogni anno un fondo di riserva.
- Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio approva il bilancio
dell'esercizio precedente, ne dà le comunicazioni di cui al comma precedente e
lo trasmette alla Corte dei Conti.
- Il controllo sulla gestione del bilancio del Consorzio è esercitato dalla Corte dei Conti a norma degli articoli 2 e segg. della legge 21 marzo 1958, n. 259.
- Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai contributi versati dalle singole Università consorziate o dagli enti di cui all’art. 2, comma 2, all'atto dell'ammissione, che vanno a costituire il fondo consortile; b) dal contributo annuale erogato dal MIUR, anche in funzione delle attività poste in essere dal Consorzio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), b) ed f); c) da altri contributi erogati da amministrazioni pubbliche ovvero da enti pubblici e privati; d) dai proventi di prestazioni effettuate su richiesta dei Consorziati, di Ministeri, di Enti o altre amministrazioni pubbliche o di Imprese private. e) in via straordinaria, per investimenti immobiliari o in apparecchiature tecnico-scientifiche, da mutui, finanziamenti e/o garanzie da parte di banche o di altri soggetti autorizzati per legge all'erogazione del credito.
- Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.
- Il servizio di cassa è affidato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ad un Istituto di credito.
- Ove necessario per l'attuazione del presente statuto sono emanati dal
Consiglio di amministrazione regolamenti di esecuzione.
- Le modifiche del presente Statuto sono proposte dal Consiglio di
amministrazione e approvate da almeno i due terzi degli Enti consorziati. Le
stesse sono trasmesse al MIUR per gli adempimenti di competenza.
- In caso di scioglimento, le procedure di liquidazione del Consorzio sono
affidate ad un Commissario nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
- Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può
disporre, anche a tutela degli interessi degli enti consorziati, lo scioglimento
del Consiglio di amministrazione del Consorzio informandone preventivamente gli
enti consorziati stessi, quando: a) risultino gravi irregolarità
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie, che regolano l'attività del Consorzio; b) il conto
economico chiuda con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per
due esercizi consecutivi, ovvero siano previste perdite del patrimonio di
analoga gravità.
- Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1, vengono nominati uno o
più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico,
comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri dei Consiglio di
amministrazione. I commissari straordinari provvedono alla gestione del
Consorzio, ad accertare e rimuovere le irregolarità della gestione nonché a
promuovere i necessari atti per il ripristino della gestione ordinaria e per il
perseguimento dei fini istituzionali.
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